In Liguria si fa così
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DISPOSIZIONI GENERALI
emesso da Regione Liguria il 24/02/2026
TERRITORIO PROVINCIALE DI SAVONA
ESERCIZIO DELLA PESCA DAL 22 FEBBRAIO AL 4 OTTOBRE 2026
CALENDARIO ED ORARI DI PESCA
la pesca è consentita da DOMENICA 22 FEBBRAIO 2026 a DOMENICA 4 OTTOBRE 2026, in tutti i
giorni della settimana ad esclusione del venerdì, se non ricadente in festività infrasettimanale,
secondo il calendario sotto specificato:
- - dal 22 Febbraio al 30 Aprile: dalle ore 06.30 al tramonto;
- - dal 1° Maggio al 30 Giugno: dalle ore 06.00 al tramonto;
- - dal 1° luglio al 31 Agosto: dalle ore 05.30 al tramonto;
- - dal 1° settembre al 4 Ottobre: dalle ore 06.00 al tramonto.
ESERCIZIO DELLA PESCA DAL 5 OTTOBRE 2026 AL 20 FEBBRAIO 2027
CALENDARIO ED ORARI DI PESCA
La pesca nelle acque interne della provincia di Savona È VIETATA, IN TUTTI I CORSI D'ACQUA E
PER TUTTE LE SPECIE APPARTENENTI ALLA FAUNA ITTICA, dal 5 OTTOBRE 2026 fino al 20
FEBBRAIO 2027, con le seguenti eccezioni:
- Per ogni giornata di pesca, consentita in tutti i giorni della settimana ad esclusione del
Venerdì, se non ricadente in festività infrasettimanale,
ciascun pescatore non può catturare
e detenere, più di numero 8 (OTTO) esemplari appartenenti alla specie TROTA IRIDEA
(Oncorhyncus mykiss) nei seguenti tratti:
o Riserve turistiche di pesca, laddove espressamente consentito nella sezione
“Riserve turistiche di pesca”;
o Campo di allenamento e gara permanente Fiume Bormida di Millesimo (Comune
di Murialdo), campi di gara temporanei Torrente Neva (Comune di Cisano sul
Neva), Torrente Zemola (Comune di Roccavignale);
MODALITA' DI PESCA
I pesci catturati devono essere detenuti sul luogo di pesca e devono essere esibiti a richiesta degli
addetti alla vigilanza.
Il pescatore, dopo aver effettuato le catture consentite, deve interrompere l'esercizio della
pesca.
I pesci la cui cattura e detenzione non è consentita ed i pesci di misura inferiore a quella minima
devono essere liberati e rimessi immediatamente in acqua;
il pescatore dovrà evitare tutti i comportamenti che possono arrecare danno permanente o letale ai pesci che si intendano o che
si debbano rilasciare,
come l’inadeguata salpatura, la manipolazione (anche con mani bagnate),
od il mancato taglio della lenza nel caso non possano essere liberati dall’amo senza danno o
compromissione della loro vitalità.
È vietato l'esercizio della pesca mediante l'utilizzo, nonché la detenzione, come esca, di
esemplari di fauna ittica viva.
ZONE DI RIPOPOLAMENTO, CATTURA E PROTEZIONE
La pesca di qualsiasi specie è vietata nei seguenti corsi d'acqua:
A) Zone di protezione
TORRENTE BARACCA: tratto scorrente in provincia di Savona, affluenti compresi, in comune di Urbe;
RIO LA CIAPPA: dalle sorgenti fino all’opera di presa dell’incubatoio di Palo, in comune di Sassello;
RIO PENNAVAIRA: tratto compreso tra la confluenza del rio Gallinaro in località Madonna di
Curagne in comune di Nasino, ed il confine con il comune di Alto;
BACINO F. CENTA: stagni alla confluenza dei Torrenti Arroscia e Neva; stagno in località
Fontana di Salea, in comune di Albenga; stagni in località Valloni, in comune di Villanova
d'Albenga; stagno ubicato ad est dei due laghetti per la pesca sportiva “La Gallinara” a
Bastia d'Albenga.
TORRENTE LERRONE: dal ponte di legno all'altezza del castello di Garlenda, a risalire fino a
500 metri oltre l'abitato di Garlenda (confluenza del Rio Chiappe).
B) Zone di Ripopolamento e Cattura
TORRENTE TEIRO: tratto compreso tra 1.000 metri a monte delle paratoie dell'acquedotto
del Comune di Celle Ligure in località “Nascio” e la confluenza con rio del Mulo, in comune di Varazze.
TORRENTE SANSOBBIA: tratto compreso tra l'attraversamento della strada vicinale per il
Beigua (strada “Prie Russe”) per 1.000 metri a monte, in comune di Stella.
RIO GIOVO: tratto compreso tra la briglia in loc. Ortiei…
COMUNE DI OSIGLIA:
1. la pesca non è consentita da domenica 22 febbraio a domenica 15 marzo 2026;
2. quota giornaliera per i salmonidi pari a numero 5 (cinque) capi complessivamente per il
pescatore in possesso del tesserino annuale o giornaliero, elevabile a numero 10 (dieci) capi
complessivamente per il pescatore in possesso di numero 2 (due) tesserini giornalieri o del
tesserino annuale integrato da numero 1 (uno) tesserino giornaliero;
3. la pesca al Luccio (Esox lucius) e alla Carpa (Cyprinus carpio) è consentita solo con la pratica
“catch&release” (no-kill). Tale pesca può essere esercitata esclusivamente con l’obbligo del
rilascio immediato del pescato, effettuato con i dovuti accorgimenti, atti ad evitare di
arrecare danno permanente o letale alla fauna ittica. Per la pesca al luccio è obbligatorio
utilizzare il terminale d’acciaio o similari.
È consentita la manipolazione con mani bagnate dei pesci da liberare.
4. la pesca notturna è consentita esclusivamente in occasione di iniziative di carpfishing
organizzate dalla A.S.D. “Amici del Lago”.
5. la pesca è consentita tutti i giorni della settimana, ad esclusione dei giorni di rilascio del
materiale ittico segnalati preventivamente con appositi avvisi.
6. la pesca da natante è consentita con le modalità e le limitazioni previste nel Regolamento
per la navigazione nel Lago di Osiglia, nonché secondo le prescrizioni contenute negli atti di
regolamentazione del Sito di Importanza Comunitaria
vedi qui .