In Liguria si fa così

Vai al link: DISPOSIZIONI GENERALI
emesso da Regione Liguria il 24/02/2026




TERRITORIO PROVINCIALE DI SAVONA


ESERCIZIO DELLA PESCA DAL 22 FEBBRAIO AL 4 OTTOBRE 2026
CALENDARIO ED ORARI DI PESCA


la pesca è consentita da DOMENICA 22 FEBBRAIO 2026 a DOMENICA 4 OTTOBRE 2026, in tutti i giorni della settimana ad esclusione del venerdì, se non ricadente in festività infrasettimanale, secondo il calendario sotto specificato:

  • - dal 22 Febbraio al 30 Aprile: dalle ore 06.30 al tramonto;
  • - dal 1° Maggio al 30 Giugno: dalle ore 06.00 al tramonto;
  • - dal 1° luglio al 31 Agosto: dalle ore 05.30 al tramonto;
  • - dal 1° settembre al 4 Ottobre: dalle ore 06.00 al tramonto.


ESERCIZIO DELLA PESCA DAL 5 OTTOBRE 2026 AL 20 FEBBRAIO 2027
CALENDARIO ED ORARI DI PESCA


La pesca nelle acque interne della provincia di Savona È VIETATA, IN TUTTI I CORSI D'ACQUA E PER TUTTE LE SPECIE APPARTENENTI ALLA FAUNA ITTICA, dal 5 OTTOBRE 2026 fino al 20 FEBBRAIO 2027, con le seguenti eccezioni:
- Per ogni giornata di pesca, consentita in tutti i giorni della settimana ad esclusione del Venerdì, se non ricadente in festività infrasettimanale,
ciascun pescatore non può catturare e detenere, più di numero 8 (OTTO) esemplari appartenenti alla specie TROTA IRIDEA (Oncorhyncus mykiss) nei seguenti tratti: o Riserve turistiche di pesca, laddove espressamente consentito nella sezione “Riserve turistiche di pesca”; o Campo di allenamento e gara permanente Fiume Bormida di Millesimo (Comune di Murialdo), campi di gara temporanei Torrente Neva (Comune di Cisano sul Neva), Torrente Zemola (Comune di Roccavignale);

MODALITA' DI PESCA
I pesci catturati devono essere detenuti sul luogo di pesca e devono essere esibiti a richiesta degli addetti alla vigilanza.
Il pescatore, dopo aver effettuato le catture consentite, deve interrompere l'esercizio della pesca.
I pesci la cui cattura e detenzione non è consentita ed i pesci di misura inferiore a quella minima devono essere liberati e rimessi immediatamente in acqua;
il pescatore dovrà evitare tutti i comportamenti che possono arrecare danno permanente o letale ai pesci che si intendano o che si debbano rilasciare,
come l’inadeguata salpatura, la manipolazione (anche con mani bagnate), od il mancato taglio della lenza nel caso non possano essere liberati dall’amo senza danno o compromissione della loro vitalità.
È vietato l'esercizio della pesca mediante l'utilizzo, nonché la detenzione, come esca, di esemplari di fauna ittica viva.

ZONE DI RIPOPOLAMENTO, CATTURA E PROTEZIONE
La pesca di qualsiasi specie è vietata nei seguenti corsi d'acqua:
A) Zone di protezione TORRENTE BARACCA: tratto scorrente in provincia di Savona, affluenti compresi, in comune di Urbe;
RIO LA CIAPPA: dalle sorgenti fino all’opera di presa dell’incubatoio di Palo, in comune di Sassello;
RIO PENNAVAIRA: tratto compreso tra la confluenza del rio Gallinaro in località Madonna di Curagne in comune di Nasino, ed il confine con il comune di Alto;
BACINO F. CENTA: stagni alla confluenza dei Torrenti Arroscia e Neva; stagno in località Fontana di Salea, in comune di Albenga; stagni in località Valloni, in comune di Villanova d'Albenga; stagno ubicato ad est dei due laghetti per la pesca sportiva “La Gallinara” a Bastia d'Albenga.
TORRENTE LERRONE: dal ponte di legno all'altezza del castello di Garlenda, a risalire fino a 500 metri oltre l'abitato di Garlenda (confluenza del Rio Chiappe).

B) Zone di Ripopolamento e Cattura
TORRENTE TEIRO: tratto compreso tra 1.000 metri a monte delle paratoie dell'acquedotto del Comune di Celle Ligure in località “Nascio” e la confluenza con rio del Mulo, in comune di Varazze.
TORRENTE SANSOBBIA: tratto compreso tra l'attraversamento della strada vicinale per il Beigua (strada “Prie Russe”) per 1.000 metri a monte, in comune di Stella.
RIO GIOVO: tratto compreso tra la briglia in loc. Ortiei…
COMUNE DI OSIGLIA:
1. la pesca non è consentita da domenica 22 febbraio a domenica 15 marzo 2026;
2. quota giornaliera per i salmonidi pari a numero 5 (cinque) capi complessivamente per il pescatore in possesso del tesserino annuale o giornaliero, elevabile a numero 10 (dieci) capi complessivamente per il pescatore in possesso di numero 2 (due) tesserini giornalieri o del tesserino annuale integrato da numero 1 (uno) tesserino giornaliero;
3. la pesca al Luccio (Esox lucius) e alla Carpa (Cyprinus carpio) è consentita solo con la pratica “catch&release” (no-kill). Tale pesca può essere esercitata esclusivamente con l’obbligo del rilascio immediato del pescato, effettuato con i dovuti accorgimenti, atti ad evitare di arrecare danno permanente o letale alla fauna ittica. Per la pesca al luccio è obbligatorio utilizzare il terminale d’acciaio o similari.
È consentita la manipolazione con mani bagnate dei pesci da liberare.
4. la pesca notturna è consentita esclusivamente in occasione di iniziative di carpfishing organizzate dalla A.S.D. “Amici del Lago”.
5. la pesca è consentita tutti i giorni della settimana, ad esclusione dei giorni di rilascio del materiale ittico segnalati preventivamente con appositi avvisi.
6. la pesca da natante è consentita con le modalità e le limitazioni previste nel Regolamento per la navigazione nel Lago di Osiglia, nonché secondo le prescrizioni contenute negli atti di regolamentazione del Sito di Importanza Comunitaria vedi qui .